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Statuto dell'Associazione Famiglia Piů
COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E FINALITA’ Art. 1 FAMIGLIA PIU’ è un’associazione di volontariato ai sensi della legge n.266/91., costituita in Parma (già denominata Centro per la Famiglia) che ha lo scopo di promuovere i valori umani e cristiani del matrimonio e della famiglia e di tutelarne i diritti, con sede nel Comune di Parma, vicolo S.Alessandro 1. Eventuali variazioni della sede sociale dovranno essere deliberate dall’assemblea senza necessità di modifica statutaria. L’attività di FAMIGLIA PIU’ consiste:
L’associazione non ha finalità di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui sopra.
Per lo svolgimento delle suddette attività l’associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestate, con documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse. ASSOCIATI Art. 2 L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo e le eventuali reiezioni devono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi soci aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La qualità di socio si perde per esclusione, decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso. L’esclusione dei soci è deliberata dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni. Prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l’esclusione opera automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Art. 3 Tutti i soci sono obbligati:
Tutti i soci hanno diritto:
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Art. 4 Sono organi dell'associazione:
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI Art. 5 L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti in regola con il versamento delle quote annuali di cui all’articolo 14. L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno dal Consiglio direttivo per l’approvazione del bilancio consuntivo, o quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei componenti della stessa. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'associazione.
Art. 6 I compiti dell’Assemblea ordinaria sono:
Art. 7 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto a partecipare; in seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita, qualunque sia il numero dei partecipanti. Le delibere dell’Assemblea, salvo per il caso di scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo di cui all’articolo 17 e per le modifiche statutarie, sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e le modifiche statutarie, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Gli associati possono intervenire di persona all’Assemblea e non possono farsi rappresentare. Art. 8 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo oppure, in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente, in assenza o impedimento di entrambi, da persona designata dagli associati intervenuti. Spetta a chi presiede l’Assemblea constatare il diritto di intervento all’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea nomina due Scrutatori scelti tra gli associati presenti ed è assistito da un Segretario verbalizzante, nominato dagli associati intervenuti. Le deliberazioni dell’Assemblea saranno fatte constatare da processo verbale firmato dal Presidente dell’Assemblea, dagli Scrutatori e dal Segretario verbalizzante. CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 9 Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di nove ad un massimo di undici membri ed è liberamente eletto. Il Consiglio direttivo elegge tra i propri membri un Presidente che ha la rappresentanza di FAMIGLIA PIU’, un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, ed un Tesoriere. I consiglieri durano in carica tre anni. Il membro del Consiglio che venisse eventualmente a mancare, verrà sostituito dal primo dei non eletti. Presidente, Vice Presidente e Tesoriere decadono dal loro ufficio con il Consiglio che li ha eletti e sono rieleggibili. Sono pure rieleggibili gli altri membri del Consiglio direttivo.
Art. 10 I compiti del Consiglio Direttivo sono:
Art. 11 Il Consiglio direttivo si riunisce, almeno tre volte all’anno si convocazione del Presidente e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; oppure quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri o il Collegio dei revisori dei conti. Per la validità delle delibere consiliari occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Dalle riunioni del Consiglio direttivo, verrà redatto apposito verbale. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo i Revisori dei conti. Le prestazioni dei consiglieri sono svolte a titolo gratuito.
GIUNTA ESECUTIVA Art. 12 La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e dal Vice Presidente dell'associazione, dal Direttore e dai Responsabili dei vari settori di attività. Compito della Giunta esecutiva è quello di dare attuazione alle delibere del Consiglio direttivo, che riguardino i settori di attività dell'associazione. La carica di Responsabile di settore è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio direttivo. Art. 13 La Giunta esecutiva si riunisce, di norma, una volta al mese e, comunque, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri. COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Art. 14 Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri. Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente. Compito del Collegio dei Revisori dei conti è il controllo dell’amministrazione dell’associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo. Le prestazioni dei componenti il Collegio dei revisori dei conti sono svolte a titolo gratuito. MEZZI FINANZIARI Art. 15 L’Associazione trae i mezzi finanziari per il proprio funzionamento dal contributo degli associati, da libere oblazioni e donazioni, da contributi di enti pubblici e privati. La quota associativa è intrasmissibile per atto tra vivi, fatta eccezione per i trasferimenti per causa di morte.
Art. 16 E’ esclusa qualsiasi distribuzione o riparto di utili anche in modo indiretto tra gli associati. SCIOGLIMENTO Art. 17 L’Associazione può sciogliersi per deliberazione dell’Assemblea assunta con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque motivo, il suo patrimonio netto sarà devoluto in beneficenza verso organismi di volontariato, operanti in identico o analogo settore per fini di utilità sociale. RINVIO Art.18 Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo.. |