Statuto dell'Associazione Famiglia Più

Approvato dalla Assemblea del 10 Novembre 2022

Art. 1 Costituzione, denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Codice Civile, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata "FAMIGLIA PIU' - ODV" (già denominata Centro per la Famiglia), con sede legale nel Comune di Parma in Strada Nino Bixio 71.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'associazione è illimitata.

 

Art. 2 Scopi ed attività

L’associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a promuovere i valori umani e cristiani del matrimonio e della famiglia e di tutelarne i diritti.

L'attività di FAMIGLIA PIU’ consiste:

  • nell’aiutare i vari membri della famiglia ad assumere armonicamente il loro ruolo nell’ambito della famiglia stessa;
  • nel fornire appoggio ai genitori nell’azione educativa;
  • nel contribuire all’educazione dei giovani all’amore, alla preparazione al matrimonio ed alla vita di famiglia;
  • cura le procedure di adozione internazionale
  • nella formazione di operatori;
  • nella gestione di un consultorio familiare per la consulenza prematrimoniale e matrimoniale in campo medico, psicologico, morale e giuridico;
  • nella gestione di un osservatorio socio-politico della famiglia;
  • nella collaborazione con altri organismi che si occupano della famiglia;
  • nella promozione di ricerche, dibattiti e convegni su temi che abbiano attinenza con lo scopo sociale;
  • nello svolgimento di ogni altra attività utile a perseguire lo scopo sociale.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi.

Per lo svolgimento delle suddette attività l’associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall’associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L’attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall’associazione le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestate, con documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall’assemblea dei soci e nel rispetto dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

Ogni forma di rapporto economico con l’associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio. L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

 

Art. 3 Associati

All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L’ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo e le eventuali reiezioni devono essere motivate. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi soci aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per esclusione, decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta almeno tre mesi prima dello scadere dell’anno in corso. L’esclusione dei soci è deliberata dall’assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per due anni. Prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l’esclusione opera automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

 

Art. 4 Doveri dei soci

Tutti i soci sono obbligati:

  1. ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
  2. a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’associazione;
  3. a prestare la loro opera a favore dell’associazione in modo personale, spontaneo e gratuito;
  4. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
  5. versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
  6. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

 

Tutti i soci hanno diritto:

  1. a partecipare attivamente alla vita dell’associazione;
  2. a partecipare all'assemblea con diritto di voto, i soci minorenni godono del diritto di voto tramite la potestà genitoriale;
  3. ad accedere alle cariche associative;
  4. a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione con possibilità di copia.
  5. svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto.

 

Art. 5 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. eredità, donazione e legati;
  3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
  4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
  5. entrambi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
  7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi.
  8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
  9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. n. 117/2017.

 

Art. 6 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

  • l'Assemblea dei soci;
  • il Consiglio direttivo;
  • il Presidente
  • la Giunta Esecutiva;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti
  • Organo di controllo

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

 

Art. 7 Assemblea dei Soci

L’Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti nel libro soci. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea, solo per gli atti che non possono comportare una responsabilità per gli stessi, anche di natura patrimoniale è esercitato per il tramite dell'esercente la responsabilità genitoriale, fino al compimento del 18° anno di età.

L’Assemblea sessione ordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea o informatica, o da pubblicazione sul sito web, da comunicare almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Le deliberazione dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti espressi dai soci presenti.

 

L'Assemblea ordinaria:

  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
  • approva il bilancio; fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
  • fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
  • delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante non ammesso;
  • destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
  • delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

 

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo e delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria quando è riunita in prima convocazione delibera con il voto favorevole della metà più uno degli associati, mentre l'Assemblea straordinaria quando è riunita in seconda convocazione delibera con la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella Assemblea straordinaria riunita in seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una Assemblea straordinaria in terza convocazione, a distanza  di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie, o l'eventuale scioglimento sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti purché adottata all'unanimità.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

 

Art. 8 Funzionamento dell'Assemblea

L’Assemblea, convocata si in sessione ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo oppure, in caso di sua assenza o impedimento del Vice Presidente, in assenza o impedimento di entrambi, da persona designata dagli associati intervenuti.

L'assemblea può essere convocata presso la sede, o presso qualsiasi altro luogo; può inoltre svolgersi tramite videoconferenza. Qualora l'assemblea sia svolta in videoconferenza, deve essere garantito al presidente di poter identificare i soci partecipanti e la tutela del voto segreto.

Spetta a chi presiede l’Assemblea constatare il diritto di intervento all’Assemblea.

Il Presidente dell’Assemblea nomina due Scrutatori scelti tra gli associati presenti ed è assistito da un Segretario verbalizzante, nominato dagli associati intervenuti.

Le deliberazioni dell’Assemblea sarà redatto verbale e firmato dal Presidente dell'Assemblea, dagli Scrutatori e dal Segretario verbalizzante.

 

Art. 9 Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 9 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

  • nomina al suo interno un Presidente, un Vice-presidente, un Segretario, un Tesoriere;
  • cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
  • predispone bilancio o rendiconto
  • stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
  • delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
  • delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
  • provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni 3 mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati gli atti.

 

Art. 10 Compiti del Consiglio Direttivo

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

  1. Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
  2. Predisporre la relazione sull'attività svolta e da svolgere e compilare il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  3. Nominare, su proposta del Presidente, il Direttore, con il compito di coordinatore i Responsabili per ciascuno dei settori di attività dell'associazione e scegliere i consulenti esterni;
  4. Redigere l'ordine del giorno dell'Assemblea;
  5. Convocare l'Assemblea a mezzo di lettera da recapitarsi al domicilio dei soci almeno sette giorni prima della data fissata per la stessa;
  6. Stipulare convenzioni con Enti pubblici ed Associazioni;
  7. Adottare qualsiasi provvedimento che non sia riservato, per legge o dal presente statuto, all'assemblea:

Per la validità delle delibere consiliari occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Dalle riunioni del Consiglio direttivo, verrà redatto apposito verbale.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo i Revisori dei conti.

Le prestazioni dei consiglieri sono svolte a titolo gratuito.

Sono invitati alle riunioni del consiglio direttivo anche i soci che hanno ricoperto la carica di presidente dell'associazione, i quali hanno diritto di parola ma non di voto.

 

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice-presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'eventuale Organo di Controllo per la ratifica del suo operato.

Art. 12 Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta dal Presidente e dal Vice Presidente dell'associazione, dal Segretario, dal Tesoriere, dal Direttore e dai Responsabili dei vari settori di attività.

Compito della Giunta esecutiva è quello di dare attuazione alle delibere del Consiglio direttivo, che riguardino i settori di attività dell'associazione.

La carica di Responsabile di settore è incompatibile con l’appartenenza al Consiglio direttivo.

La Giunta esecutiva si riunisce, di norma, una volta al mese e, comunque, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne facciano richiesta almeno tre dei suoi membri.

 

Art. 13 Libri sociali obbligatori

L'associazione dovrà dotarsi dei seguenti libri obbligatori:

a) Libro degli associati o aderenti;

b) Libro dei verbali alle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;

c) Libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

i suddetti libri devono essere tenuti dal segretario del consiglio direttivo;

d) Libro delle adunanze e delle verifiche dell'Organo di controllo, la cui tenuta sarà a carico del presidente dell'Organo di controllo.

 

Art. 14 Il Collegio dei Revisori dei conti (Facoltativo)

Il Collegio dei revisori dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo, è composto da tre membri ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Esso controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo. Le prestazioni dei componenti del collegio dei revisori sono svolte a titolo gratuito.

 

Art. 15 Organo di Controllo (facoltativo)

E' nominato nei casi previsti dal D.L.gs 117/2017

L'Organo di Controllo, se nominato:

  • Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  • Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  • Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposti registro;
  • Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  • Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

Art. 16

E’ esclusa qualsiasi distribuzione o riparto di utili anche in modo indiretto tra gli associati.

 

Art. 17 Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con le modalità previste dall'art. 7..

In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

 

Art.18 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.